A chi è rivolto
A tutti i residenti nel Comune di Cellamare o temporaneamente dimoranti.
Descrizione
La carta di identità elettronica (C.I.E.) è un documento di riconoscimento che attesta l’identità dell’individuo
La richiesta di rilascio della C.I.E. deve essere presentata nei casi di:
- primo rilascio;
- smarrimento, furto o deterioramento della carta di identità in corso di validità;
- carta di identità scaduta o in scadenza nei successivi 6 mesi.
La durata della C.I.E. varia a seconda delle fasce di età e precisamente:
- 3 anni per i minori di anni 3;
- 5 anni per i minori di età compresa tra i 3 e i 18 anni;
- 10 anni per i maggiorenni.
Per i cittadini italiani maggiorenni che lo richiedono e rendono le necessarie dichiarazioni di assenza di cause ostative, può avere anche validità per l’espatrio nei Paesi che la riconoscono come titolo equipollente al passaporto.
Nel caso di minori o di soggetti sottoposti a tutela la richiesta di rilascio della C.I.E. deve essere presentata rispettivamente dai genitori o dal tutore i quali sono altresì legittimati ad esprimere il proprio consenso all’espatrio
In sede di richiesta, è riconosciuta - ai soli maggiorenni - la facoltà di esprimere il proprio consenso o diniego alla donazione di organi e tessuti in caso di morte.
La CIE è dotata di codici PIN e PUK. Il PIN è necessario per abilitare l'accesso ai servizi on-line messi a disposizione dalla Pubblica Amministrazione; il PUK è necessario per sbloccare il PIN (bloccato dopo tre inserimenti consecutivi di codice errato) e per impostarne uno nuovo.
Come fare
Per avviare la procedura i residenti o i dimoranti nel Comune devono recarsi presso l’Ufficio Anagrafe in piazza Risorgimento, 33 e formulare verbale richiesta di rilascio della C.I.E.
Cosa serve
Per attivare il servizio bisogna essere in possesso di:
- n. 1 fototessera (non più di sei mesi);
- documento di riconoscimento scaduto o scadente nei successivi 6 mesi;
- nel caso di furto: denuncia all’autorità di P.S.;
- nel caso di cittadini extracomunitari: permesso di soggiorno in corso di validità o ricevute di rinnovo.
- E’ consigliabile munirsi di codice fiscale o tessera sanitaria al fine di consentire l’acquisizione automatica dei dati e, conseguentemente, una maggiore velocizzazione della procedura.
Cosa si ottiene
Conclusa l’acquisizione dei dati e confermato l’ordine di produzione della C.I.E., l’ufficiale d’anagrafe delegato rilascia al richiedente la ricevuta di richiesta, valida fino al recapito della stessa, comprensiva del numero della pratica e della prima parte dei codici PIN/PUK associati alla C.I.E.
Tempi e scadenze
La consegna della C.I.E. e della seconda parte dei codici PIN/PUK avviene, entro sei giorni lavorativi, presso l’indirizzo indicato all’atto di acquisizione dei dati. La C.I.E., infatti, non verrà stampata immediatamente presso lo sportello comunale, ma sarà spedita dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato all’indirizzo comunicato o, in alternativa, presso la casa comunale per ivi essere ritirata dall’interessato, durante gli orari di ufficio.
Costi
Per il rilascio della CIE è previsto un costo di € 22,21 da pagare tramite pagoPA.
Procedure collegate all'esito
Al termine delle operazione di inserimento e verifica dei dati, lo sportello rilascia la ricevuta della richiesta della CIE (tale ricevuta non costituisce in alcun modo documento di identificazione o riconoscimento).
E’ prevista l’acquisizione delle impronte digitali del titolare del documento anche per i minori dal compimento dei dodici anni.
La consegna della C.I.E., a cura del Ministero dell'Interno, avviene entro sei giorni lavorativi, presso l'indirizzo indicato dal cittadino all'atto della richiesta.
Può anche essere indicato un delegato al ritiro.
La C.I.E. viene consegnata, a cura del Ministero dell'Interno, direttamente al cittadino, all'indirizzo indicato. Se il cittadino o il delegato non viene trovato all'indirizzo, la C.I.E. resta in giacenza all'Ufficio Postale 15 giorni solari ( a partire dal 4° giorno solare successivo al rilascio dell'avviso ).
PER INFORMAZIONI RELATIVE ALLA CONSEGNA DEL DOCUMENTO E' ATTIVO IL NUMERO VERDE DEL MINISTERO DELL'INTERNO 800 263 388
Il documento viene successivamente inviato ai Servizi Demografici del Comune di Montalbano Jonico presso l'Ufficio Servizi demografici, dove può essere ritirata dall'interessato o da altra persona munita di delega, in orario di sportello.
Per maggiori informazioni consultare il sito www.cartaidentita.interno.gov.it.
Accedi al servizio
Prenotare un appuntamento e presentarti presso gli uffici.
Vincoli
Il rinnovo può essere effettuato a partire da 180 giorni prima della scadenza della validità.
La carta di identità non perde la sua validità se il cittadino ha cambiato indirizzo o residenza (Circolare MI.A.C.E.L. n. 24 del 31.12.1992).
Non esiste più un limite di età per chiedere il rilascio della carta di identità, ma solo un differente periodo di validità:
- vale 3 anni per i minori di tre anni;
- vale 5 anni per i minori di età compresa fra tre e diciotto anni;
- vale 10 anni per i maggiori di 18 anni.
La carta di identità è rilasciata o rinnovata con validità fino alla data, corrispondente al giorno e mese di nascita del titolare, immediatamente successiva alla scadenza che sarebbe altrimenti prevista per il documento medesimo.
Casi particolari
RICHIEDENTE MAGGIORENNE CON FIGLI MINORI
Per il richiedente genitore di un figlio minore, al fine di rendere valido all’espatrio il documento, la domanda deve essere firmata anche dall'altro genitore davanti all'ufficiale di anagrafe o nell'impossibilità di presentarsi di persona allegando il modulo di assenso (disponibile in fondo a questa pagina) e la fotocopia del documento di identità firmato in originale.
In mancanza di assenso dell'altro genitore è necessario il nulla osta del giudice tutelare.
Tutto ciò è previsto dalla legge per la tutela dei minori (art.3 Legge 1185/1967 e successive modificazioni). Con l'assenso dell'altro coniuge vengono tutelate le esigenze del minore al fine di scongiurare il pericolo che un genitore, recandosi all'estero, non adempia ai propri doveri, costituzionalmente garantiti (art. 30), di mantenere, istruire ed educare i figli, anche naturali. Queste indicazioni sono sempre valide a prescindere dallo stato civile del richiedente che ha figli minori e quindi restano valide sia per genitori sposati, divorziati, separati, conviventi o altro.
MINORI
Per richiedere la carta di identità per il figlio minore è necessaria la presenza del minore e l'assenso di entrambi i genitori (coniugati, conviventi, separati, divorziati o genitori naturali) ai fini della validità all'espatrio del documento. Questi devono firmare l'assenso presso l'ufficio anagrafe.
Se uno dei due genitori è impossibilitato a presentarsi per la dichiarazione, il richiedente può allegare una fotocopia del documento del coniuge firmato in originale con una dichiarazione scritta di assenso all'espatrio, ai sensi del DPR 445 del 2000 legge Bassanini, (modello presente in fondo a questa pagina).
In mancanza dell'assenso si deve essere in possesso del nulla osta del giudice tutelare.
N.B. Per il minore di anni 14, l'uso della carta di identità ai fini dell'espatrio è subordinato alla condizione che il minore viaggi in compagnia di uno dei genitori o di chi ne fa le veci, o che venga menzionato - su una dichiarazione rilasciata da chi può dare l'assenso o l'autorizzazione, convalidata dalla Questura o dalle Autorità consolari - il nome della persona, dell'ente o della compagnia di trasporto a cui il minore medesimo è affidato. A richiesta la carta d'identità valida per l'espatrio rilasciata ai minori di età inferiore agli anni 14 può riportare il nome dei genitori o di chi ne fa le veci.