Descrizione
L'art. 5 della legge regionale n. 45 del 30/12/2013, riguardante le detrazioni all'addizionale regionale all'IRPEF per carichi di famiglia, ha disposto quanto segue:
1. Per il periodo di imposta 2023, le detrazioni previste dal comma 1 dell'articolo 12 del d.p.r. 917/1986 sono
maggiorate, nell'ambito dell'addizionale regionale all'IRPEF e secondo quanto previsto dal comma 5 dell'articolo
6 del d.lgs. 68/2011, dei seguenti importi:
a) 20,00 euro per i contribuenti con almeno 4 figli a carico, per ciascun figlio, a partire dal primo, compresi i
figli naturali riconosciuti, i figli adottivi o affidati;
b) la detrazione spettante di euro 20,00 è aumentata di un importo pari a 375,00 euro per ogni figlio con
disabilità ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n.104 (Legge-quadro per l'assistenza,
l'integrazione sociale e i diritti delle persone portatrici di handicap).
2. Ai fini della spettanza e della ripartizione delle detrazioni si applicano le disposizioni previste dalla lettera c)
del comma 1 e del comma 2 dell'articolo 12 del dpr 917/1986.
3. Qualora il livello di reddito e la relativa imposta, calcolata su base familiare, non consenta la fruizione delle
detrazioni di cui al punto 1, il soggetto IRPEF usufruisce di misure di sostegno economico diretto equivalenti alle
detrazioni spettanti.
COME E QUANDO PRESENTARE LA DOMANDA
Il soggetto IRPEF, per poter fruire delle misure di sostegno economico previste dal comma 3 dell'art. 5 della
legge regionale n. 45 del 30/12/2013, deve presentare apposita istanza al protocollo del Comune di residenza,
entro il 31/12/2024, utilizzando il modello reperibile presso gli Uffici di Servizio Sociale dei Comuni
dell'Ambito o sui siti istituzionali dei Comuni.
Per una corretta compilazione della domanda, il richiedente può rivolgersi al proprio Commercialista o al proprio
CAF/Patronato.